La Riforma dello Sport ha introdotto una semplificazione finalizzata ad agevolare l'individuazione dei lavoratori sportivi, che permette alle A.S.D. di retribuire le persone che prestano la loro opera a beneficio delle attività sportive svolte per l'associazione e per gli atleti.
Segue la definizione di lavoratori sportivi, come specificata dal D.Lgs. 36/2021.
L'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che [...] esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto [...] iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali [...] o di altro soggetto tesserato. È lavoratore sportivo ogni altro tesserato [...] che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.
Le A.S.D. possono agevolmente inquadrare un soggetto che svolge determinate mansioni, purché tesserato alla Federazione, tramite una specifica tipologia di contratto di lavoro introdotta dalla Riforma dello Sport: la collaborazione coordinata e continuativa sportiva; si tratta del cosiddetto "co.co.co. sportivo" e, in quanto "co.co.co.", rappresenta una forma di lavoro parasubordinato.
Per avvalersi della collaborazione retribuita di un tesserato, è sufficiente formalizzare il contratto di "co.co.co." sportivo, specificando chiaramente le attività che il soggetto dovrà svolgere, le date in cui è ricompreso il periodo nel quale il lavoratore presterà la propria opera e il compenso totale previsto.
Il contratto rientra nella definizione di "co.co.co. sportivo" solo se l'inquadramento è previsto dalle mansioni individuate dalla normativa. Il lavoratore sportivo deve infatti ricoprire una delle seguenti posizioni: atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico, direttore di gara. In alternativa, può ricoprire una tra le altre mansioni rientranti negli elenchi deliberati dalle federazioni sportive, e periodicamente aggiornati, che è possibile consultare sul sito Web del Dipartimento per lo Sport; ad esempio, tra queste mansioni è previsto, per il tiro con l'arco, l'addetto alla gestione dei punteggi.
Si deve utilizzare il Registro delle attività sportive dilettantistiche per compilare e trasmettere il modello UNILAV (in versione semplificata) finalizzato a comunicare agli uffici competenti l'instaurazione di un rapporto di lavoro parasubordinato di natura sportiva. Lo stesso Registro può essere utilizzato per produrre il modello UNIEMENS, da trasmettere mensilmente, contenente gli importi delle paghe corrisposte ai lavoratori sportivi. In caso di proroga o recesso del contratto, questa deve essere comunicata sempre presentando l'UNILAV, sempre tramite il Registro delle attività sportive dilettantistiche.
La normativa non fissa una durata minima dei contratti co.co.co. sportivi. Pertanto, è possibile instaurare più collaborazioni, anche di durata contenuta, prorogando o meno le stesse a seconda delle esigenze correnti dell'associazione; se una collaborazione non viene prorogata, oppure viene interrotta per recesso, può comunque essere attivata una nuova collaborazione con lo stesso lavoratore in ogni momento.
Questa soluzione risulta particolarmente conveniente in quanto è previsto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali per compensi fino a 5.000 € annui e l'azzeramento dell'imposta sui redditi per compensi fino a 15.000 € annui; questi limiti si applicano al singolo lavoratore e tengono conto anche di eventuali altri redditi da lavoro sportivo percepiti da altri enti.
Resta ferma la possibilità di corrispondere compensi per lavoro autonomo a liberi professionisti, ditte individuali o lavoratori occasionali. Tali forme di lavoro esulano dalle novità introdotte dalla Riforma dello Sport in tema di lavoro sportivo e sono soggette agli adempimenti ordinariamente previsti per il lavoro autonomo.
Il D.Lgs. 36/2021 definisce "volontari sportivi" i soggetti che:
mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali.
Inoltre:
le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.
La stessa norma precisa che l'opera del volontario non può essere retribuita in alcun modo.
Sono esempi di volontari sportivi, a condizione che non percepiscano alcun compenso: i tecnici che erogano un corso o che affiancano un atleta; il personale designato da una A.S.D. per lo svolgimento delle mansioni connesse all'organizzazione di una competizione; i soci di una A.S.D. che svolgono mansioni, anche continuative, che in generale sono finalizzate a garantire la pratica dello sport presso l'associazione.
I soggetti che ricoprono cariche sociali (tra cui i presidenti, i segretari, i tesorieri, i consiglieri) assumono i loro incarichi in virtù di un mandato attribuitogli dai soci; anche se non percepiscono alcuna indennità, essi non sono considerati volontari.
A differenza del volontariato "generale" svolto presso gli Enti del Terzo Settore (ETS), per il volontariato sportivo non è previsto l'obbligo di tenuta del registro dei volontari.
Nessuna prestazione di servizi può essere svolta a fronte del versamento di un "rimborso spese".
Il rimborso spese è la mera restituzione delle somme che devono essere spese dall'A.S.D. ma che sono state anticipate da un soggetto, o che quest'ultimo ha dovuto spendere per vitto, alloggio, spostamenti in relazione ad impegni assolti per conto dell'A.S.D. di appartenenza.
A ciascun rimborso spese deve corrispondere la nota spese, corredata dalla documentazione comprovante l'entità, la natura e la motivazione delle spese per le quali un soggetto chiede di ricevere il rimborso. Le somme erogate dalle A.S.D. sotto forma di rimborso spese devono pertanto corrispondere alla somma delle spese effettivamente sostenute, e analiticamente documentate dal soggetto che chiede il rimborso.
Costituisce l'unica eccezione a questa regola, a partire dal 1° giugno 2024, il rimborso spese forfettario, introdotto dal D.L. 71/2024, nel limite di 400 € mensili, indipendentemente dal luogo di residenza, nei soli confronti dei volontari sportivi ed esclusivamente:
in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali.
La Federazione deve decretare, in relazione ai rimborsi spese per i volontari sportivi che collaborano con le società organizzatrici nel corso delle manifestazioni e degli eventi, le "tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso". La FITARCO ha comunicato di aver adottato tale provvedimento nella circolare 54/2024, nella quale è riportato il dettaglio di quanto richiesto dalla normativa.
Pertanto, il rimborso spese forfettario, sebbene non necessiti della presentazione delle note spese, deve comunque essere compatibile con l'entità delle spese che il volontario deve sostenere per garantire lo svolgimento della propria attività, svolta su base volontaria a beneficio dell'A.S.D. e sempre in relazione ad una specifica manifestazione o ad un preciso evento sportivo riconosciuto dalla Federazione.
Pur non dovendo documentare analiticamente la natura delle spese rimborsate, l'importo rimborsato e il volontario a cui è indirizzato il rimborso devono essere comunicati, al pari dei compensi corrisposti per il lavoro sportivo, tramite l'apposita funzionalità del portale Web del Registro delle attività sportive dilettantistiche entro la fine del mese successivo al trimestre in cui ha svolto la propria attività di volontario sportivo.