Questa pagina vuole raccogliere e riassumere tutto quel che le persone che ricoprono ruoli di responsabilità all'interno di una A.S.D. dovrebbero conoscere in vista della riforma sull'esenzione IVA per i servizi sportivi.
L'IVA si applica sulle operazioni che rientrano nel suo campo di applicazione, cioè se sussistono contemporaneamente i seguenti requisiti:
il presupposto territoriale: l'operazione deve avere luogo in Italia;
il presupposto oggettivo: l'operazione deve essere una cessione di beni o di una prestazione di servizi;
il presupposto soggettivo: l'operazione deve essere svolta nell'esercizio di imprese.
Una cessione di un bene è un'operazione che comporta il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario. Le operazioni che non possono rientrare in questa definizione, vengono invece classificate come prestazioni di servizi. Sia le cessioni di beni, sia le prestazioni di servizi, sono effettuate a titolo oneroso, vale a dire: verso un corrispettivo, a pagamento, dietro compenso.
Sono esempi di prestazioni di servizi svolte da A.S.D. arcieristiche: l'erogazione di corsi, teorici o pratici; l'organizzazione di competizioni, gare, tornei, incontri, raduni, convegni e, più in generale, manifestazioni ed eventi di carattere sportivo, principalmente rivolti ai tesserati alla Federazione. L'erogazione, da parte di un istruttore, di un corso in cui viene insegnata, ad uno o più atleti, la pratica dello sport, è una prestazione di servizi resa dal tecnico nei confronti dell'associazione di appartenenza, in quanto quest'ultima si avvale dell'opera dell'istruttore per garantire l'erogazione del corso.
La normativa fornisce una definizione di presupposto soggettivo ben più ampia rispetto a quanto si potrebbe spontaneamente dedurre dal termine "esercizio di imprese".
Seguono degli estratti dal Testo unico IVA (D.P.R. 633/1972), nei quali sono state evidenziate le parti di testo abrogate dal D.L. 146/2021.
Si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio di imprese:
- [...] le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte da altri enti pubblici e privati, compresi i consorzi, le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica e le società semplici, che abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole.
Si considerano effettuate in ogni caso nell'esercizio di imprese, a norma del precedente comma, anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle società e dagli enti ivi indicati ai propri soci, associati o partecipanti.
Per gli enti [...] che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, si considerano effettuate nell'esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attività commerciali o agricole. Si considerano fatte nell'esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto.
ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.
Le modifiche sopra indicate eliminano alcune eccezioni per effetto delle quali molte operazioni effettuate dalle A.S.D. potevano essere ritenute fuori dal campo di applicazione dell'IVA.
Venute meno le eccezioni, sussistendo sicuramente i presupposti territoriale (le operazioni sono svolte in Italia) ed oggettivo (le operazioni sono cessioni di beni o, più frequentemente, prestazioni di servizi), si concretizza anche il presupposto soggettivo.
La norma, pur essendo intricata e apparentemente complicata, sostanzialmente dispone che ogni cessione di beni e prestazione di servizi effettuata da una A.S.D. debba essere considerata come fatta nell'esercizio di imprese e, conseguentemente, rientrare nel campo di applicazione dell'IVA.
Contestualmente, lo stesso D.L. 146/2021 ha modificato l'articolo del Testo unico IVA che disciplina i casi di esenzione da questa imposta, ampliandolo con l'aggiunta del seguente testo, che si riferisce specificamente ai servizi prestati dalle associazioni, sia sportive che di altra natura.
L'esenzione dall'imposta si applica inoltre alle seguenti operazioni, a condizione di non provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all'IVA:
le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse strettamente connesse, effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari fissati in conformità dello statuto, in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.
In definitiva, le operazioni che potevano essere considerate fuori dal campo di applicazione dell'IVA, per effetto degli aggiornamenti normativi si potranno ritenere esenti dall'IVA.
L'entrata in vigore delle modifiche suindicate è stata differita più volte. Allo stato attuale, la data in cui le nuove disposizioni entreranno in vigore è il 1° gennaio 2026.
Le A.S.D. che continueranno a svolgere le stesse tipologie di operazioni, già considerate fuori campo IVA, non subiranno un aumento delle imposte rispetto a quelle eventualmente già versate. Inoltre, non dovranno incrementare gli importi richiesti ai fruitori dei servizi per addebitare loro l'IVA, in quanto le stesse operazioni saranno inquadrabili come esenti dall'IVA.
Tuttavia, in linea generale, saranno necessari nuovi adempimenti, conseguenti al fatto che queste operazioni esenti dall'IVA rientreranno nel campo d'applicazione della normativa IVA.
Per le operazioni rilevanti ai fini IVA sono infatti adempimenti obbligatori, quali: fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi; tenuta dei registri IVA e dei registri contabili, con obbligo di vidimazione degli stessi; liquidazioni periodiche e dichiarazioni annuali IVA.
Per sua stessa definizione, la partita IVA deve essere attribuita ai soggetti che effettuano operazioni rilevanti ai fini IVA.
Le A.S.D. dotate del numero di partita IVA, con proventi da attività commerciali fino a 400.000 € annui, possono adottare il regime fiscale speciale di cui alla Legge 398/1991. Tale regime esonera da buona parte degli obblighi previsti dalla normativa IVA.
Rimane comunque obbligatoria la tenuta di una contabilità precisa, chiara ed aggiornata; in particolare, è obbligatoria la tenuta del "Registro IVA Minori" (di cui al Decreto del Ministero delle Finanze 11 febbraio 1997), non soggetto a vidimazione, sul quale devono essere annotate sia le entrate che le uscite che rientrano nel campo di applicazione dell'IVA, opportunamente suddivise in base all'aliquota IVA applicata. La finalità di tale registro è quella di permettere il calcolo dell'IVA, sia a debito che a credito, sulla base del quale deve poi essere effettuato l'eventuale versamento trimestrale allo Stato.
Una possibile strategia per assicurarsi di rispettare le normative, in particolare nei casi in cui non sono chiari i confini dell'obbligatorietà di un certo adempimento, è quella di compiere tutte le formalità, anche quando la loro obbligatorietà non è prevista o non è certa.
Questo modo di procedere, che in passato avrebbe comportato un enorme aggravio di lavoro, ad oggi richiede solo alcuni accorgimenti, in quanto, a supporto della gestione di un'associazione, è possibile utilizzare strumenti informatici che minimizzano le attività che devono essere svolte manualmente da chi si occupa delle questioni amministrative e contabili.
Segue un elenco, sintetico ma esaustivo, che illustra la strategia proposta.
Emettere fatture elettroniche per tutti gli incassi, indipendentemente dal loro trattamento ai fini IVA. Per ciascuna voce della fattura è necessario indicare l'aliquota IVA e, in caso di esenzione o esclusione dal campo di applicazione, bisogna specificare un riferimento normativo. In questo modo si è certi di star documentando dettagliatamente gli incassi e il loro trattamento ai fini IVA. Le fatture elettroniche vengono trasmesse all'Agenzia delle Entrate, che può utilizzarle, in fase ispettiva, come riscontro per gli incassi che risultano sui conti correnti dell'associazione. Inoltre, le fatture elettroniche possono essere inviate, sotto forma di "copia di cortesia", in formato PDF, via email, anche in modo automatizzato, e sono disponibili per la consultazione sull'area riservata del sito Web dell'Agenzia delle Entrate per tutti coloro che hanno effettuato un pagamento verso l'associazione e che, in relazione a tale pagamento, hanno ricevuto una fattura. La fattura permette anche l'abbinamento degli incassi con l'identità dei soggetti paganti; se il pagante non corrisponde con l'effettivo fruitore del servizio, l'identità di quest'ultimo può essere indicata nelle voci di dettaglio della fattura. In questo modo è possibile documentare che gli incassi derivano da attività sportiva, in particolare svolta da soci o tesserati.
Ricevere fatture elettroniche per tutte le spese, comunicando al soggetto verso cui si sta effettuando il pagamento i dati fiscali della propria associazione, in particolare la partita IVA. Tutte le fatture per le spese, oltre ad essere visibili sull'area riservata del sito Web dell'Agenzia delle Entrate accedendo in qualità di delegato dell'associazione, possono essere utilizzata per redigere, anche in modo automatizzato, il rendiconto economico-finanziario, e in generale permettono di documentare le spese effettuate dall'associazione, dimostrando che queste sono compatibili con le entrate e che sono attinenti all'attività associativa.
Fatti salvi gli adempimenti strettamente connessi con l'attribuzione della partita IVA, tutti gli adempimenti periodici relativi all'IVA possono essere soddisfatti tramite l'area riservata del sito Web dell'Agenzia delle Entrate, che mette a disposizione, sulla base dei dati delle fatture elettroniche trasmesse, le dichiarazioni da inviare periodicamente già compilate automaticamente: è sufficiente dare conferma del contenuto, apportando eventuali modifiche in caso di errore (i refusi deriverebbero direttamente da errori commessi nella compilazione delle fatture emesse) e l'adempimento si potrà considerare assolto. Rientrano nelle formalità che possono essere rispettate mediante i servizi Web dell'Agenzia delle Entrate: il registro IVA, le liquidazioni periodiche IVA e la dichiarazione annuale IVA.
L'unico adempimento che può richiedere competenze più avanzate in tema fiscale è la dichiarazione dei redditi dell'ente associativo. Tale dichiarazione, che scade il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento, può essere affidata a un commercialista, concedendogli la delega per l'accesso alle fatture emesse e ricevute sull'area riservata del sito Web dell'Agenzia delle Entrate, e fornendo eventualmente una minima parte di documentazione integrativa, se richiesta. In alternativa, è possibile compilare autonomamente la dichiarazione dei redditi valorizzando le sole, poche, caselle d'interesse, facendo riferimento al manuale per la compilazione della dichiarazione. Anche questa pratica viene trasmessa in via telematica tramite i servizi online dell'Agenzia delle Entrate.
Nell'eseguire tutte le attività di cui sopra, è fondamentale fare uso di applicativi informatici adatti, che possono essere scelti e acquistati dopo essersi adeguatamente informati tramite ricerche sul Web. Questi applicativi permettono di registrare in formato elettronico tutti i flussi di cassa dell'associazione e di tenere memorizzati e aggiornati i dati dei propri soci e tesserati, che possono quindi essere inseriti automaticamente in fase di compilazione delle fatture, e permettono altresì di consultare le fatture ricevute dall'associazione per le spese effettuate.