Si riportano di seguito una serie di estratti dal Regolamento del Registro delle attività sportive dilettantistiche che potrebbero non essere noti.
Ad ogni iscritto deve essere obbligatoriamente associato un indirizzo di posta elettronica univoco al quale sono inviate le comunicazioni del Dipartimento per lo Sport, anche per il tramite di Sport e Salute SPA, che si intenderanno così conosciute a ogni effetto di legge.
I dati presenti nel Registro sono aggiornati dagli Organismi sportivi di affiliazione contestualmente alle annotazioni sui propri programmi di gestione affiliazione/tesseramento e sono oggetto di supervisione da parte di Sport e Salute SPA.
I dati riferiti all'attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, svolta dall'ente sportivo dilettantistico, devono essere trasmessi dallo stesso con apposita dichiarazione, tramite l'Organismo sportivo di affiliazione o, in mancanza, direttamente, sempre attraverso la piattaforma del Registro, non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo, ovvero entro 90 (novanta) giorni dalla conclusione dell'evento.
Le attività la cui iscrizione e pubblicazione della partecipazione è prevista per il tramite degli Organismi sportivi di affiliazione, sono da questi ultimi inviate telematicamente all'interno del Registro ed assegnate ad ogni singolo ente sportivo dilettantistico, entro 90 (novanta) giorni dalla conclusione dell'evento (campionati, corsi, ecc.).